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Condomini e Autoconsumo Collettivo

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Anche i Condòmini saranno i protagonisti della Transizione Energetica, in quanto potranno realizzare un impianto fotovoltaico da gestire a beneficio dei condomini.

In questo modo si va ad applicare un modello simile alle Comunità Energetiche Rinnovabili, ma con alcune distinzioni.

L’art. 42-bis del decreto legge 162/2019 ha infatti introdotto nel nostro ordinamento l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, oltre alle Comunità Energetiche.

Poi, finalmente in piena attuazione alla direttiva Europea conosciuta come “RED II”, l’art. 30 del decreto legislativo 199/2021 ha introdotto specifiche disposizioni relative a più clienti finali che si associno per diventare auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente presso edifici o condomini, al fine di auto-consumare l’energia elettrica prodotta da un impianto rinnovabile nella disponibilità dei clienti stessi.

Gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili possono essere nuovi o esistenti e possono essere di proprietà o gestiti da un soggetto terzo e non sono necessariamente ubicati presso il medesimo edificio o condominio.

Per poter attivare l’Autoconsumo Collettivo, così da condividere l’energia elettrica prodotta localmente da impianti rinnovabili, occorrono almeno due auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio.

I rapporti tra i soggetti appartenenti a un Gruppo di Auto-consumatori che agiscono collettivamente devono essere regolati da un contratto che rispetti determinati requisiti previsti dalla legge. In caso di condomini il contratto può essere costituito anche dal verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

Lo Studio può supportare Amministratori di Condomino nel percorso finalizzato ad attivare l’Autoconsumo Collettivo e godere così dei benefici economici previsti dalla regolazione di settore.

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