Articoli

La responsabilità dell’albergatore ai tempi del Coronavirus

Sommario: 1. La responsabilità dell’imprenditore alberghiero nell’ordinamento; 2. Comportamenti per il contenimento della diffusione del Covid-19; 3. L’organizzazione dell’azienda alberghiera.

1. LA RESPONSABILITA’ DELL’IMPRENDITORE ALBERGHIERO NELL’ORDINAMENTO

Il nostro ordinamento prevede l’obbligo generale di risarcimento dei danni cagionati ad altri, quando essi sono la conseguenza di un atto illecito (art. 2043 c.c.) o di un inadempimento ad un obbligo contrattuale (art. 1218 c.c.).

L’attuale situazione pandemica dovuta alla diffusione del COVID-19, li comprende entrambi.

Da un lato vi sono le norme che sospendono lo svolgimento di determinate attività, che indicano le misure igieniche da assumere ovvero che prevedono prescrizioni alle quali attenersi. Dall’altro vi sono gli obblighi che discendono dai rapporti contrattuali intrattenuti dall’imprenditore: questi sono, in special modo, il contratto di albergo, il quale obbliga l’imprenditore ad assolvere all’aspettativa del cliente di godere di una struttura pulita ed igienicamente priva di rischi, e i contratti di lavoro con i dipendenti, che comportano l’obbligo per l’imprenditore di attuare tutte le misure necessarie a tutelare la integrità fisica dei prestatori di lavoro (art. 2087 c.c.). In tale contesto l’imprenditore è tenuto ad organizzare l’ospitalità e il lavoro, adottando tutte le precauzioni idonee ad evitare un danno ai propri ospiti ed ai propri dipendenti.

In aggiunta a quanto sopra, la violazione delle disposizioni di legge e delle regole di diligenza da adottare per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, ma anche degli ospiti, appare idonea, in ipotesi di contagio, ad integrare il reato di lesioni colpose ex art. 589 c.p. e il conseguente decesso, quello di omicidio colposo ex art. 590 c.p.

Va, inoltre, menzionato il reato di epidemia colposa, disciplinata dal combinato disposto di cui agli art. 438-452 c.p., del quale è chiamato a rispondere colui che per negligenza, imprudenza, inosservanza di disposizioni, provoca, senza averne la volontà e dunque per colpa, il contagio di una pluralità di persone.

Infine tra le condotte sanzionate dal codice penale si segnala la violazione dei provvedimenti legalmente dati dall’autorità per ragioni d’igiene.

2. COMPORTAMENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Le indicazioni emanate dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, dallo Stato Italiano, dalle Regioni e dagli Enti Locali costituiscono regole di condotta alle quali fare riferimento per valutare la diligenza e la perizia dei comportamenti di ciascuno. Altresì le predette indicazioni, quando assumono la forma di un provvedimento legalmente dato dall’Autorità che ne ha il potere, diventano comportamenti obbligatori, la cui violazione è sanzionata come indicato al precedente paragrafo.

Il rispetto delle regole di condotta emanate dai soggetti sopra indicati costituisce il comportamento primario al fine di provare “… di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.

A tali regole si devono aggiungere gli ulteriori comportamenti dovuti alle specifiche circostanze operative di ciascuna impresa alberghiera. I predetti ulteriori comportamenti sono condizionati dalle dimensioni degli spazi, dalla struttura degli edifici, dalla prestazione di servizi turistici specifici e dalle modalità attuate da ciascun imprenditore.

Un riferimento importante, di valutazione dell’operato di ciascun imprenditore, è infine l’attuazione di specifici protocolli redatti dalle organizzazioni imprenditoriali. Essi descrivono le buone pratiche da porre in essere. La loro attuazione, affinché sia positivamente apprezzata, non necessità di approvazione o adozione da parte di una Autorità.

Il “Protocollo Nazionale – Accoglienza Sicura” del 27 aprile 2020, redatto da Confindustria Alberghi, Federalberghi e Assohotel è, senz’altro, un riferimento essenziale a tal fine. Esso deve essere assunto a riferimento operativo sin da subito.

3 L’ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA ALBERGHIERA

a) In capo all’imprenditore risiede l’obbligo di direzione dell’impresa. Negli ultimi decenni, siffatto principio si è concretizzato in una pluralità di adempimenti organizzativi. Questi possono essere riassunti nella redazione di mansionari specifici, utili sia alla migliore efficienza aziendale, ma anche alla responsabilizzazione delle singole figure organizzative. Un tale schema comportamentale deve essere adottato anche per fare fronte all’attuale emergenza sanitaria.

In relazione ai contratti di lavoro dipendente, con riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 81/2008, occorre valutare la redazione di un nuovo documento di valutazione rischi, per la prevenzione dell’infortunio derivante da Covid-19.

In questo, una particolare competenza deve essere connessa al “medico competente” come previsto dalla legislazione sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si rammenta che la rilevazione della temperatura corporea impone adempimenti in materia di privacy. Inoltre, di particolare criticità, in tale contesto, è la tutela del lavoratore fragile.

Le attività finalizzate alla prevenzione devono prevedere le modalità per l’adeguata formazione ed informazione in favore dei lavoratori, la predisposizione e consegna dei dispositivi di protezione individuale, nonché la limitazione delle occasioni di contatto.

La relazione instaurata con i lavoratori dipendenti pone ulteriori elementi di criticità. Tra gli altri si indicano i seguenti.

Per il lavoratore proveniente dall’estero, è necessario effettuare il periodo di quarantena. Sono ancora dubbi e non facili da chiarire i criteri da adottare per l’ospitalità del lavoratore.

Sempre in relazione all’ospitalità del lavoratore durante il periodo della prestazione lavorativa, di particolare rilievo è il contenuto dell’All. D/1 al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Dipendenti da Aziende del Settore Turismo -Testo Ufficiale 20.2.2010, tra Federalberghi e le organizzazione dei lavoratori. Per le stanze esso prevede i seguenti requisiti: “… c) le camere adibite ad alloggio dovranno soddisfare le esigenze di decoro e di igiene e sanità, in particolare per quanto riguarda la cubatura d’aria a disposizione del dipendente” .

Quest’ultimo aspetto impone che la organizzazione dei luoghi a ciò destinanti sia tale da impedire la diffusione del Covid-19.

b) Uno specifico accenno merita l’opportunità che siano adottati, dall’organo dirigente dell’impresa ed efficacemente attuati, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la diffusione del virus. Questi possono essere pensati e realizzati adattando quanto previsto dai singoli paragrafi del “Protocollo Nazionale – Accoglienza sicura” allo stato architettonico dell’albergo ed alla tipologia dei servizi prestati da ciascuna impresa alberghiera.

A tal fine è utile ed opportuno che unitamente ai mansionari siano indicate le linee di azione da porre in essere al verificarsi di eventi specifici, con la indicazione delle singole posizioni organizzative e gli adempimenti di ciascuna.

In particolare è opportuno introdurre nella organizzazione dell’impresa sistemi di raccolta dati, anche su di un semplice registro giornaliero, ovvero di registrazione elettronica su file excel, per tracciare la storia di una stanza, l’attività di un addetto, la presenza nelle varie parti dei locali dell’albergo di un ospite.

Desideri avere un parere sul tuo caso specifico?

RICHIEDI UN CONTATTO

Leave a Reply