È possibile rinegoziare i termini di appalto in caso di aumento dei costi delle materie prime?

In numerosi contratti di appalto di opere l’imprevedibile aumento dei prezzi dei materiali ha determinato il venir meno dell’equilibrio economico originale.

Il nostro sistema giuridico indica come criterio per ristabilire il bilanciamento delle reciproche prestazioni quello dell’equità.

Se da un lato il contraente per il quale è divenuta eccessivamente gravosa la prestazione dovuta può chiedere la risoluzione del contratto, dall’altro chi subisce tale domanda può offrire di modificare equamente la propria prestazione.

In questo confronto di opposti interessi si inserisce la negoziazione improntata a criteri di equità. Essa non avrà ad oggetto l’individuazione di un nuovo prezzo, ovvero di modificare la proporzionalità tra esso e la controprestazione, bensì quello di ristabilire l’originario equilibrio economico.

Variazione dei prezzi di materiali e mano d'opera negli appalti: cosa prevede il Codice Civile?

Nella particolare fattispecie del contratto di appalto il Codice Civile, all’art. 1664 cc, indica specificamente la soglia del 10%, oltre la quale la variazione dei prezzi dei materiali e della mano d’opera determina il diritto della parte penalizzata di richiedere la variazione del prezzo concordato.

Altresì nel caso specifico del contratto di appalto la norma di riferimento, diversamente da quella generale dell’art. 1467 cc, non prevede la possibilità di domandare la risoluzione del contratto.

Quando si può chiedere la revisione dei prezzi a fronte del caro materiali?

In questi casi i presupposti per avviare la negoziazione sono:

  • la variazione dei prezzi
  • l’incidenza nelle lavorazioni oggetto del contratto
  • l’acquisto dei beni a prezzi effettivamente maggiorati rispetto a quelli valutati in fase di stima dei costi dell’opera.

In relazione ad essi deve essere ricercata una intesa, anche valutativa, delle circostanze che hanno determinato il disequilibrio. Da tale condivisione può dipendere il successo delle trattative per conciliare i rispettivi interessi.

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Cosa prevede il Codice dei Contratti Pubblici?

Nel settore dei contratti pubblici la suddetta circostanza è stata oggetto di una regolamentazione speciale, la quale ha offerto, nei vari periodi storici, modalità diverse per farvi fronte.

La norma attualmente in vigore, art. 106, c.1, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, subordina la compensazione dei prezzi ad un atto volontario dell’Amministrazione committente, la quale può prevedere nei documenti iniziali di gara clausole di revisione dei prezzi.

La norma indica che esse sono valutate solo per l’eccedenza al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

La normativa emergenziale in materia di revisione dei prezzi per i contratti pubblici

Tuttavia la norma allo stato non è efficace, essendo sostituita dalle disposizione della normativa emergenziale, conseguente alla pandemia Covid19.

L’ultima di esse è quella prevista dall’art. 29 del D.L. n. 4, del 27.01.2022 (decreto sostegni ter). Questa prevede per i contratti pubblici, le cui procedure di affidamento siano iniziate dopo l’entrata in vigore dell’appena citata norma e sino al 31.12.2023, l’inserimento obbligatorio, anziché facoltativo come appena detto, di clausole di revisione dei prezzi.

Altresì tali variazioni sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se risultano superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse a ciò destinate per legge.

La disposizione appena illustrata ha modificato la modalità precedente, introdotta dall’art. 1 septies del D.L. n. 73/2021, convertito con l. n. 106/2021, in vigore dal 25.07.2021. La quale ha disposto di procedere a compensazione, “calcolandone la quantificazione con le modalità ed in base agli indici da essa indicati, con riferimento alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni dal 1° gennaio 2021 al 31.12.2021”.

Entrambe le norme commentate indicano, altresì, le risorse a cui le Pubbliche Amministrazioni devono fare riferimento per reperire le disponibilità finanziarie necessarie.

Come gestire al meglio la fase di revisione dei prezzi

Infine è bene considerare che imprese e committente, sia esso pubblico o privato, possono trarre vantaggio da trattative veloci ed efficaci in un rapporto contrattuale, quello dell’appalto, in cui il tempo è un fattore essenziale per raggiungere risultati positivi per entrambe le parti.

Il nostro Studio offre una assistenza specifica per avviare e condurre efficacemente la negoziazione tra committente ed appaltatore.

La conoscenza del settore economico delle costruzioni consente di formulare proposte motivate e conformi alle aspettative economiche di ciascuna parte, basate sull’esame dei documenti che hanno preceduto la sottoscrizione del contratto e quelli relativi alla sua esecuzione.

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