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La proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative e la direttiva Bolkenstein

Con legge n. 145 del 30.12.2018, comma 682 e 683 e ss., le concessioni marittime demaniali per finalità turistico-ricreative sono state prorogate di 15 anni, ovvero fino al 31.12.2033.

Sulla proroga, qui di interesse,  sono intervenute diverse pronunce, anche contrastanti, da parte della Giustizia Amministrativa.

In particolare i provvedimenti di proroga automatica delle “autorizzazioni” demaniali marittime, ad uso ricreativo-turistico, in assenza di qualsiasi procedura di selezione appaiono, per una parte della giurisprudenza, non compatibili con la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006/123/CE, art. 12, cd. Bolkestein.

Essendo la questione relativa alla disapplicazione di una norma interna ritenuta in contrasto con norme sovranazionali di massima e particolare importanza, il Presidente del Consiglio di Stato con decreto del 24.05.2021 n. 160 ha ritenuto di rimettere la questione all’Adunanza Plenaria.

In attesa che l’Adunanza Plenaria risolva la questione, ricostruiamo quindi il contesto legislativo di riferimento.

A seguito dell’avvio della procedura di infrazione n. 2008/4908, lo Stato italiano preannunciava la riforma del settore; con l’art. 1, comma 18 del d.l. n. 194 del 2009 ha abrogato il diritto di insistenza di cui all’art. 37 Cod. Nav. e prorogato le concessioni in essere al 31.12.2009, fino al 31.12.2012, modificato nel termine fino al 31.12.2015 dalla legge di conversione n. 25/2010.

All’esito, la Commissione Europea, ritenendo congruo il termine, disponeva l’archiviazione della procedura.

In forza dell’art. 34  duodecis del d.l. 18.10.2012 n. 179, conv. in l. 17.12.2012 n. 221, il suindicato termine di proroga è stato portato dal 31.12.2015 al 31.12.2020.

Stante il mancato intervento legislativo per il riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, con l’art. 1 commi 682 e 683 e ss della l.n. 145/2018, il legislatore ha disposto la ulteriore proroga delle concessioni demaniali fino al 31.12.2033.

Nel contempo, il legislatore italiano, con decreto legge n. 140 del 14.08.2020, convertito in legge 13.10.2020 n. 126, ha esteso e disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30.12.2018, n. 145 anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio.

Altresì, ha eliminato a decorrere dal 2021, dopo ben 14 anni, il riferimento all’indice OMI come coefficiente per il calcolo dei canoni per le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Infine, nei limiti ivi indicati ha disposto, a decorrere dal 2021, la compensazione delle somme versate a titolo di canone dal 01.01.2007 in eccedenza rispetto a quelle dovute, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione.

La decisione della Adunanza plenaria, qualunque essa sia, indurrà, dunque, le Amministrazioni ed i privati a confrontarsi con i   meccanismi legislativi che regolano la efficacia ed invalidità dei procedimenti amministrativi. I soggetti interessati dovranno valutare sin d’ora le conseguenza su ciascun singolo caso, al fine di tutelare al meglio i propri interessi in tale complessa vicenda normativa.