Indice: 1) premessa 2) lo scopo del contratto 3) aspetti peculiari dell’appalto, 4) le clausole, 5) lo studio del contratto e del “lavoro” 6) esecuzione del contratto 7) adempimento della prestazione 8) i “lavori pubblici”
1) Premessa
Il contratto di appalto è senz’altro uno dei più importanti e diffusi tipi contrattuali con cui si svolge l’attività economica. L’ampia definizione data dalla legge al contratto di appalto (l’art. 1655 c.c. definisce l’appalto come il contratto col quale una parte – l’Appaltatore – assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro) permette infatti a detto contratto di essere utilizzato in diversi ambiti economici estremamente eterogenei tra loro (dalla costruzione di un edificio all’affidamento di servizi informatici). Nonostante detta eterogeneità, vi sono delle caratteristiche comuni e ricorrenti in tutti i contratti di appalto. Tra queste vi è senz’altro il fatto che il rapporto disciplinato nel contratto si sviluppa nel tempo. Per tale ragione la prestazione dell’appaltatore è soggetta a molteplici fattori che ne condizionano la esecuzione, modificando l’equilibrio originario. L’appaltatore deve essere in grado di determinarli, prevederli e condizionarli, questo obiettivo è perseguibile coordinando tra loro la gestione tecnica, finanziaria e giuridica del contratto. In un tale contesto il contratto riveste una funzione di programma, vale a dire di enunciazione di ciò che si deve e che ci si propone di fare. Una previsione dei comportamenti che le parti si obbligano a tenere al verificarsi di determinati eventi. Alla base del successo dell’esito di un contratto di appalto vi è lo svolgimento di una costante attività di analisi, verifica e controllo, condotta integrando tra loro le competenze tecniche, finanziarie e giuridiche.
2) Lo scopo del contratto
La assunzione dell’obbligo giuridico di eseguire un’opera o un servizio impone all’appaltatore la organizzazione di tutti gli elementi e fattori necessari a tal fine. Il raggiungimento del risultato, come determinato in contratto, è l’unico modo che ha l’appaltatore per liberarsi dagli impegni assunti; fatta salva la possibilità di risolvere il contratto nei casi generali previsti per obbligazioni e contratti e nei casi speciali tipici dell’appalto. Una volta terminata la fase di esecuzione, il bene realizzato o il servizio fornito viene verificato dal committente, e se ritenuto conforme alle pattuizioni accettato ed infine consegnato. Solo a questo punto il committente è obbligato al pagamento del prezzo concordato. La vita di un contratto è suddivisibile in quattro fasi: trattativa, sottoscrizione dell’accordo, esecuzione, chiusura e conclusione del rapporto economico con il termine dei lavori ed il pagamento del prezzo. Le principali figure professionali che partecipano a tali fasi sono il “commerciale”, il responsabile della esecuzione dei lavori e del risultato economico, il soggetto incaricato della gestione giuridica del contratto. La figura principale è la seconda, la quale coordina ed alla quale fanno capo le altre figure direttamente o indirettamente coinvolte.
3) Aspetti peculiari dell’appalto
Siffatto schema economico impone una dettagliata regolamentazione contrattuale ed una efficace gestione dei rapporti durante il tempo di esecuzione del contratto. Il contratto di appalto una volta concluso è un treno in corsa, dal quale l’appaltatore può scendere solo quando giunge alla stazione di destinazione. Il punto di forza per l’appaltatore è il diritto di dare esecuzione all’opera così come prevista contrattualmente, senza accettare modifiche alla stessa, se non nei limiti previsti dalle leggi e dal contratto. In pratica non è tenuto ad assecondare variazioni all’itinerario previsto o fermate intermedie, richieste dal committente, se non quando ritenga ciò per sé conveniente, ovvero perché espressamente previsto dalla legge o dal contratto. Ogni richiesta del committente, di variazione all’opera o di modifiche contrattuali, deve essere occasione per l’appaltatore per contrattare il tempo, il modo ed il prezzo della loro esecuzione. Solo le variazioni necessarie alla esecuzione dell’opera prevista, possono legittimamente determinare modifiche al progetto contrattualmente pattuito. Le innumerevoli variazioni e modifiche al contratto devono tenere conto che i binari su cui corre l’appalto sono il progetto dell’opera da eseguire ed il pagamento del prezzo e la stazione d’arrivo la consegna dell’opera.
4) le clausole
Nell’ambito dello schema sinteticamente illustrato, gli strumenti principali utili al perseguimento degli obiettivi dell’impresa appaltatrice sono:
a) la previsione del pagamento di acconti sul prezzo, a fronte del progressivo avanzamento dei Lavori;
b) la regolamentazione della facoltà dell’appaltatore di interrompere la esecuzione dei lavori, qualora il committente non provveda alla esatta esecuzione dei suoi obblighi;
c) la regolamentazione preventiva delle variazioni;
d) la previsione contrattuale di tempi brevi per la verifica/collaudo dei lavori;
e) la indicazione di tempi per le risposte del committente alle richieste dell’appaltatore;
f) la indicazione di obblighi specifici, di tempo e di modo, a carico del committente, per dare libere da impedimenti le aree su cui realizzare le opere e per completare i dettagli tecnici dei progetti.
5) lo studio del contratto e del “lavoro”
Sottoscritto il contratto l’appaltatore ne deve pretendere la esecuzione rigorosa. Il tecnico, incaricato della realizzazione dei lavori e responsabile del risultato economico, deve procedere ad uno studio del contratto e dei documenti, confrontandosi con la persona che ha
condotto le trattative commerciali, al fine di individuare gli aspetti dell’accordo svantaggiosi per l’appaltatore, in particolare le clausole lesive della posizione dell’appaltatore, imposte dal committente. Questo esame risulta ancor più efficace se svolto con il contributo di un giurista incaricato della gestione legale del contratto. Il fine di questo lavoro è di individuare e programmare una strategia di gestione del contratto capace di affrontare i singoli temi, così da neutralizzarne gli effetti negativi. La prima relazione contrattuale da esaminare è quella tra la prestazione dell’appaltatore e quella del committente, vale a dire l’equilibrio economico, contrattualmente previsto, tra il progetto che deve essere realizzato ed il prezzo. Quest’ultimo dove essere remunerativo in ragione di ciascun aspetto dell’opera o dei servizi forniti.
Prestazioni non adeguatamente remunerate devono essere esattamente individuate e la loro esecuzione ridotta al minimo indispensabile, per consentire il rispetto del contratto. Su queste l’appaltatore deve evidenziare gli aspetti di recupero da una parte e dall’altra segnalare al
committente ogni onere aggiuntivo sotto i molteplici profili delle qualità e tipologia dei materiali o degli strumenti da impiegare, modalità e tempi di esecuzione, oltre ogni altro aspetto che si presenti diverso da quella che era stata la rappresentazione dell’appaltatore nella fase di analisi e di studio dell’offerta economica. Altresì tale analisi dovrà essere rivolta ad individuare ogni elemento utile ad inserire nella esecuzione contrattuale opportunità per modificare in favore dell’appaltatore l’equilibrio contrattuale.
6) esecuzione del contratto
Durante la fase della esecuzione dell’opera il rapporto con il committente non deve mai essere allentato. Le relazioni con il tecnico incaricato della direzione dei lavori non sostituiscono quelle con il committente, a meno che non risulti documentalmente un mandato con rappresentanza di quest’ultimo. Ogni qual volta si renda necessario, il che significa cadenze quasi giornaliere in gestioni contrattuali
particolarmente rigorose, l’appaltatore deve segnalare al committente le diverse circostanze riscontrate rispetto alle previsioni contrattuali e prefigurate dalle parti nel corso delle trattative. La scopo di questa attività è quella di evidenziare al committente le carenze progettuali che impediscono la buona riuscita del lavoro, sia di natura esecutiva (modalità di realizzazione incerte), che di idoneità delle soluzioni progettuali (segnalazione di possibili vizi e difetti una volta realizzata l’opera); inoltre deve essere comunicata ogni altra circostanza che influisce sui tempi di esecuzione e sulla qualità dell’opera, così da consentire al committente di porvi rimedio. Oggetto di queste comunicazioni devono essere le circostanze contestate, le conseguenze sulla qualità dei lavori e sui tempi di esecuzione, le soluzioni proposte (con la indicazione dei diversi tempi, e dell’adeguamento del prezzo). In pratica ogni segnalazione di questa natura deve contenere elementi sufficienti affinché il committente possa assumere una decisione. Sul punto è necessario segnalare che tale comportamento è essenziale ed obbligatorio per l’appaltatore, in relazione alla responsabilità in capo ad esso, non solo per la esecuzione a regola d’arte del progetto cui è chiamato a dare esecuzione, ma anche per la verifica della congruità e completezza dello stesso, segnalando al committente gli eventuali errori riscontrati. Altresì ogni accordo modificativo di clausole ed aspetti del contratto originario, del capitolato di appalto, nonché di ogni altro documento contrattuale (allegato al contratto o da questo richiamato), deve risultare per iscritto.
7) adempimento della prestazione
Infine il termine dei lavori deve essere comunicato per iscritto al committente. Da tale evento derivano importanti conseguenze, ancorché queste non siano contrattualmente previste. Il tempo a disposizione del committente per la esecuzione della verifica/collaudo decorre dalla comunicazione della fine dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine determina la accettazione dell’opera, con il conseguente diritto dell’appaltatore al pagamento del prezzo. In assenza di una scadenza a tal fine, la verifica/collaudo deve essere eseguita entro breve termine dalla comunicazione di avvenuta fine dei lavori, diversamente questi si intendono accettati. La verifica / collaudo dei lavori è un atto importante per l’esecutore delle opere e per il prestatore del servizio. Infatti il momento della verifica / collaudo rappresenta l’accertamento dell’avvenuto adempimento dell’obbligo assunto dall’appaltatore. Nello schema dei rapporti contrattuali questo è un atto che deve essere compiuto dal committente, tuttavia qualora questi non provveda o dilunghi oltre modo i tempi previsti o ragionevoli a tal fine, l’appaltatore può trovare giovamento alla affermazione dei propri diritti dalla redazione di uno stato finale dei lavori, nel quale riepilogare le domande del proprio credito. Tale documento costituirà poi la base di ogni ulteriore richiesta od azione.
8) i “lavori pubblici”
La conclusione di un atto con una Pubblica Amministrazione o con un soggetto equiparato, ai fini della realizzazione delle opere e lavori pubblici, comporta la applicazione di norme speciali, che regolano ciascuna delle situazioni e relazioni sopra sinteticamente descritte.
I cosiddetti “lavori pubblici” non sono qualche cosa d’altro; con tale locuzione si individua un contratto di appalto con norme speciali che regolano la scelta del contraente, i comportamenti del committente e dell’appaltatore durante la esecuzione dei lavori ed, in fine, la estinzione di ogni rapporto. La gestione di un tale contratto deve essere eseguita conoscendo le preclusioni ed i comportamenti obbligatori in capo all’appaltatore; d’altra parte le figure del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori, dei collaudatori devono compiere azioni ed atti determinati, anche a tutela dell’appaltatore.