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LA RIMOZIONE DEL VINCOLO ALBERGHIERO

By Settembre 16, 2019 No Comments

Se una struttura alberghiera è sottoposta a vincolo di destinazione, questo può essere rimosso.

In seguito alla rimozione del vincolo il bene immobile interessato potrà essere adibito ad altra destinazione che sia maggiormente compatibile con le esigenze del proprietario.

E’ bene premettere che non tutti gli alberghi presenti sul territorio italiano sono vincolati alla destinazione d’uso. Infatti, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4/1981 che ha esaminato la questione, si sono susseguiti diversi interventi normativi (dapprima la legge n. 217 del 1983, poi la legge n. 135 del 2001 e infine il d.lgs. n. 79/2011) che hanno definitivamente abrogato il vincolo alberghiero creato originariamente nel 1936, attribuendo ora il potere legislativo sul vincolo alberghiero alle Regioni. Quindi, venuto a cessare il vincolo alberghiero a livello di normativa statale, sono le Regioni che hanno la facoltà di decidere se sottoporre, con apposita legge regionale, a vincolo di destinazione le strutture ricettive.

La Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire la conservazione delle strutture ricettive per incentivare la qualificazione dell’offerta turistica, ha disciplinato il vincolo di destinazione delle aziende ricettive con la Legge Regionale del 9 aprile 1990, n. 28.

Con il passaggio alla competenza legislativa delle Regioni, la materia relativa al vincolo alberghiero diventa a tutti gli effetti un problema di gestione e di governo del territorio, che va affrontato con gli strumenti tipici della pianificazione urbanistica.

In ogni caso, la legislazione regionale deve uniformarsi ai principi di rango costituzionale che permane la materia e che sono stati declinati nella legittimità della possibilità di prevedere vincoli per l’uso alberghiero di un immobile, a condizione che il vincolo sia limitato nel tempo, giustificato da esigenze concrete e, soprattutto, che sia possibile rimuoverlo qualora l’esercizio dell’impresa alberghiera non sia più economicamente conveniente.

In diverse occasioni la giurisprudenza amministrativa si è occupata del tema dei vincoli alberghieri, affrontando la questione della possibilità o meno di subordinare la rimozione del vincolo alberghiero a condizioni ulteriori e diverse rispetto al presupposto dell’insussistente convenienza economica della gestione.

Ebbene, la giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sulla questione è sempre stata ferma nel valutare come legittimi unicamente criteri che siano effettivamente sintomatici della redditività economica. In altre parole non è legittimo subordinare la rimozione del vincolo alberghiero alla presenza di alcune caratteristiche aziendali che non siano oggettivamente correlate alla redditività dell’impresa alberghiera (come, per esempio, il numero delle camere).

Ne deriva quindi che unica condizione a cui deve essere subordinata la rimovibilità del vincolo alberghiero è la comprovata non convenienza economica dell’impresa alberghiera. Tuttavia è opportuno tenere presente che le Amministrazioni comunali, nell’ambito della propria discrezionalità amministrativa in materia di pianificazione urbanistica, possono individuare specifici parametri idonei a rappresentare i fattori più rilevanti della capacità produttiva. La discrezionalità delle Amministrazioni Comunali non può però mai individuare parametri che non siano oggettivamente correlati alla redditività obiettiva dell’impresa alberghiera.

La violazione del vincolo alberghiero è punita con sanzioni amministrative e può presentare anche profili di rilevanza penale, è pertanto opportuno che gli interessati presentino la relativa richiesta di rimozione del vincolo nell’ambito di un procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990.

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