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Il nuovo Codice della crisi: le novità in vigore dal 16 marzo 2019

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 14 febbraio 2019 (G.U. n. 38 del 14.02.2019 – Suppl. Ordinario n. 6) – entrerà in vigore diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi al 15 agosto 2020.

Tuttavia alcune specifiche previsioni normative entreranno in vigore sin dal 16 marzo 2019 ed in particolare l’istituzione presso il Ministero della Giustizia dell’albo dei curatori e, dall’altra, alcune importanti novità inserite nel Codice Civile, tra cui:

– modifiche sugli assetti organizzativi delle imprese: l’art. 2086 c.c. prevede ora un obbligo a carico dell’imprenditore (eccetto per l’imprenditore individuale) a istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa;

– modifiche sulla responsabilità degli amministratori per responsabilizzare maggiormente gli amministratori agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale;

– modifiche sugli obblighi di nomina degli organi di controllo interni delle società, con limiti abbassati rispetto a quelli vigenti fino al 15 marzo 2019.

Le principali novità del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che entrerà in vigore il 15 agosto 2020, si possono riassumere come segue:

– viene sostituito il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”;

– viene introdotto un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori (indicatori della crisi – allerta pre-crisi);

– viene data la priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;

– vengono privilegiate, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;

– viene uniformata e semplificata la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;

– viene prevista la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;

– viene istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;

– vengono armonizzate le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori;

– viene introdotta una sezione per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ed una per i concordati minori, nonché per le piccole imprese, vengono previsti requisiti meno stringenti per l’accesso alla procedura.

Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

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